SCIOPERO
  • Il diritto allo sciopero è garantito dall'Art. 40 della Costituzione.
  • Può essere indetto solo in alcuni periodi dell'anno, definiti "finestre".
  • È preceduto dalle "procedure di raffreddamento" (vertenze che il sindacato sottopone all'azienda).
  • La prima azione di sciopero deve essere di durata inferiore alle 24 ore, a meno che non riguardi la sicurezza.
  • Se dopo la prima azione di sciopero le vertenze non vengono risolte si potrà indire la seconda azione di sciopero di 24 ore ma che abbia le stesse vertenze della prima.
  • MODALITA'
  • Per ogni dubbio sul comportamento specifico di ogni turno contattare sempre il proprio referente sindacale.
  • Ogni sciopero viene preceduto dalla pubblicazione delle norme tecniche.
  • Prima di ogni sciopero l'azienda indica quali siano i treni da garantire secondo l'elenco condiviso con le OO.SS..
  • L'azienda non può chiedere preventivamente ai lavoratori la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero.
  • CASO A) Il lavoratore non aderisce allo sciopero:
    Sarà a disposizione dell'azienda dall'orario d'inizio fino all'orario di fine della prestazione programmata.

    CASO B) Il lavoratore sciopera su un servizio senza treni da garantire ed interamente ricadente nello sciopero:
    Non ha l'obbligo di avvisare nessuno, sarà l'assenza stessa a comunicare l'adesione allo sciopero.
    N.B. ATTENZIONE AI TRENI IN CORSO DI VIAGGIO (regolamentati dalle norme tecniche).

    CASO C) Il lavoratore comandato su un turno con treni da garantire:
    Può chiedere con M40 la sostituzione con personale non scioperante (vedi FILT-BIT "M40").
    N.B.1 Se e solo se avrà richiesto la sostituzione, anche se non sostituito, verrà conteggiato tra gli scioperanti.
    N.B.2 È obbligo aziendale specificare sul comando tempi e mezzi per andare ad effettuare o tornare dopo l'effettuazione dei treni di garanzia.

    CASO D) Il lavoratore sta effettuando un servizio con un treno con arrivo entro un'ora dall'inizio dello sciopero (ora cuscinetto):
    Effettuerà il treno fino a termine corsa ma potrà comunque risultare scioperante nei seguenti modi:
    -Se il turno prevede altri treni non garantiti all'interno dello sciopero: non proseguendo il servizio.
    -Emettendo M40 (vedi FILT-BIT "M40").

    CASO E) Il lavoratore sta effettuando un servizio con un treno con arrivo dopo un'ora dall'inizio dello sciopero:
    Se il lavoratore vuole aderire allo sciopero, e il treno non viene limitato, dovrà emettere M40 di richiesta sostituzione poichè il treno non ha i presupposti per essere effettuato (vedi FILT-BIT "M40"). Il lavoratore è tenuto a rimanere in servizio fino all'inizio dello sciopero.

    CASO F) Il lavoratore sciopera su un servizio che inizia durante lo sciopero, non ha treni in corso di viaggio e/o garantiti e che termina dopo la fine dello sciopero:
    Si presenterà nella propria sede lavorativa (o sede di normale inizio lavoro) al termine dello sciopero, anche nel caso stia effettuando l'andata di un RFR.

    CASO G) Il lavoratore che ha scioperato e al termine dello sciopero si sarebbe dovuto trovare durante il riposo in RFR, il giorno dopo sarà utilizzato in qualità di disponibile dall'ora di inizio lavoro del giorno di ritorno nel proprio impianto di appartenenza (o sede di normale inizio lavoro).