MALATTIA
  • Deve essere comunicata possibilmente prima dell'inizio dell'orario di lavoro, a meno di giustificato impedimento, e comunque non oltre il primo giorno di assenza.
  • Le fasce di reperibilità sono 10-12 e 17-19.
  • Dopo 20 giorni di malattia consecutivi per rientrare in servizio è necessaria una visita di idoneità al lavoro presso un'apposita struttura aziendale.
  • COMUNICAZIONE
    Il lavoratore deve comunicare alla propria gestione:
  • La propria residenza durante il periodo di malattia.
  • Il protocollo del certificato medico (se già disponibile, comunque non oltre 48 ore).
    N.B. In caso di continuazione della malattia si dovrà provvedere a comunicarlo entro il giorno previsto di rientro.
  • Qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla residenza comunicata all'azienda ha l'obbligo di avvisare il prima possibile la propria distribuzione di tale necessità, e l'INPS tramite il canale dedicato, specificando l'indirizzo alternativo di reperibilità (studio medico/altra abitazione) e la presunta fascia oraria interessata.
  • RIENTRO DALLA MALATTIA
  • E' normalmente previsto dopo le 08:00, salvo specifica richiesta del lavoratore.
  • Il lavoratore sarà disponibile fino al riposo settimanale.
    N.B. Solo il PdM e solo se assente per un periodo pari o superiore ai 5 giorni può richiedere di rientrare in turno.
  • Se il rientro avviene sul riposo settimanale lo stesso verrà goduto, in parte assorbito dall'assenza per malattia, rientrando dopo le 08:00 del giorno successivo al riposo settimanale (ricordando che gli intervalli, qualora vi siano, sono parte integrante del riposo settimanale).
  • COMPORTO
  • E` il periodo di malattia per il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • In 3 anni il comporto è di 12 mesi.
    N.B.1 Qualora l'ultimo evento morboso superi i 40gg sarà elevato a 15 mesi in 3 anni.
    N.B.2 Nel caso di patologie particolarmente gravi (vedi elenco al pt.8 Art 31 del CCNL AF) lo stesso è elevato a 30 mesi in 3 anni.
  • Nel comporto non vanno conteggiati i ricoveri ospedalieri superiori ai 20 giorni.
  • Per evitare il superamento del comporto si possono utilizzare le ferie e periodi di aspettativa.
  • INIDONEITA' DEFINITIVA
    L'azienda individuerà, al lavoratore non più idoneo a svolgere la sua mansione, una soluzione di impiego conforme alle ridotte capacità lavorative e, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, nell'ambito dello stesso livello professionale.