INFORTUNIO
  • E' il prodotto di un evento violento durante lo svolgimento del lavoro e che comporta un'astensione dal lavoro superiore ai 3 giorni.
    N.B.1 Viene ugualmente riconosciuto anche se l'evento sopraggiunge durante lo svolgimento di attività prodromiche, cioè attività poste in essere per predisporre quanto necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per il funzionamento degli strumenti utili al lavoro da svolgere.
    N.B.2 Ciò che avviene per cause non violente è da assimilare alle malattie professionali.
  • Si definisce in "itinere" l'infortunio occorso durante il normale percorso che collega la casa al lavoro e viceversa, due luoghi di lavoro (se il lavoratore ha più rapporti di lavoro), e il luogo di lavoro con il luogo di normale consumazione dei pasti (qualora non sia prevista una mensa aziendale).
  • NON RICONOSCIMENTO
  • L'infortunio non viene riconosciuto in caso di rischio elettivo, cioè quando il lavoratore crea volontariamente un rischio che non ha rapporto con lo svolgimento del suo lavoro (ES: per dare prova delle sue capacità salta da una impalcatura senza usare le scale,...).
  • Quello in "itinere" non viene riconosciuto in caso di deviazioni/interruzioni indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (dovute a causa di forza maggiore, esigenze essenziali ed improrogabili, o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti).
  • L'uso del mezzo privato, al posto di quello pubblico, può essere invalidante ai fini del riconoscimento qualora il tempo risparmiato non sia giustificabile dal punto di vista sociale.
  • Non vengono riconosciuti gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici o psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, inoltre l'assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto dell'apposita patente di guida.
  • PROCEDURA
    Il lavoratore deve:
    1) Informare immediatamente il datore di lavoro dell'avvenuto.
    2) Recarsi presso una struttura medica entro 24 ore dall'evento.
    3) Inviare opportuna certificazione, redatta su appositi moduli (preferibilmente INAIL), al proprio datore di lavoro entro 24 ore dall'evento. Tale documentazione è solitamente prodotta dal medico del Pronto Soccorso ma può essere prodotta anche dai medici di famiglia, dai medici generici e specialisti (che in regime libero professionale redigono la certificazione per gli assicurati INAIL), dai medici che operano nelle strutture del SSN.
    N.B.1 La tardata comunicazione da parte del lavoratore determina una mancata corresponsione della retribuzione fino al giorno della comunicazione dello stesso.
    N.B.2 Nel caso in cui il lavoratore abbia impiegato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortuinio, agli effetti del pagamento dell'indennità, quella della prima visita medica.

    4) Produrre al proprio datore di lavoro un rapporto che spieghi come e dove è avvenuto l'infortunio, tale rapporto è indispensabile per l'apertura dell'infortunio presso l'INAIL in quanto andrà allegato alla certificazione del SSN.
    REPERIBILITA'
    L'infortunato non è soggetto a fasce orarie di reperibilità, ma può essere richiamato dal datore di lavoro, in qualsiasi momento, per accertamenti sull'idoneità ed infermità presso le sedi accreditate INAIL. Inoltre lo stesso deve sottoporsi alle cure mediche e/o chirurgiche ritenute necessarie dall'INAIL che ne sosterrà i costi, questo per garantire al lavoratore una tempestiva guarigione che sgravi la collettività dai costi della sua assenza. L'elusione dalle stesse comporta la perdita dell'indennità prevista.
    CONTINUAZIONE
    La certificazione di continuazione deve essere prodotta, preferibilmente su apposita documentazione, fino a che il medico competente constati l'avvenuta guarigione clinica. Qualora il medico redattore sia diverso da un sanitario INAIL, questi potrà redigere fino ad un massimo di 3 certificati.
    N.B. Il lavoratore ha il dovere di far pervenire al datore di lavoro l'apposita modulistica di continuazione dell'infortunio entro 24 ore dal termine della precedente certificazione.
    RIPRESA DEL SERVIZIO
    Il certificato definitivo, o di ripresa servizio, può essere redatto da un medico di famiglia, da uno specialista o da un medico INAIL ed è obbligatorio per la ripresa del servizio. Nei primi due casi il datore di lavoro potrà richiedere alla sede INAIL di effettuare una visita di controllo.
    RICADUTA
    Dopo una ripresa del lavoro, quindi dopo aver prodotto un certificato definitivo, il lavoratore può riaprire l'infortunio perchè di nuovo temporaneamente inabile. La certificazione può essere redatta, come per i precedenti certificati, da medici INAIL o non appartenenti all'istituto, purchè accreditati presso il SSN, sugli appositi moduli o no. In questi ultimi due casi il datore di lavoro può richiedere una visita medica di controllo da parte dell'istituto.