Pasqua: ai lavoratori in servizio spetta un'indennità pari a 65 euro, riducibile del 50% se la prestazione è inferiore alle 2 ore.
Domenica: ai lavoratori in servizio spetta un'indennità pari a 20 euro, riducibile del 50% se la prestazione è inferiore alle 2 ore.
PERMESSI
Vanno necessariamente fruiti nell'anno in cui sono maturati.
4 giorni in sostituzione delle festività soppresse.
Un ulteriore giorno dall'8° anno di anziantà.
Un ulteriore giorno dal 10° anno di anzianità.
Un ulteriore giorno dal 12° anno di anzianità.
CONTEGGIO DELLE FERIE
Il conteggio parte dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale.
Ogni giornata di ferie, o di permesso, equivale ad un periodo di 24 ore libere dal lavoro.
Ogni riposo settimanale che ricade all'interno del periodo di ferie viene conteggiato come un periodo di 48 ore. N.B. Se la prenotazione del periodo di ferie avviene quando si è già a conoscenza della tipologia dei riposi, allora i riposi previsti a minimo 60 ore verranno conteggiati come periodi da 60 ore.
APPLICAZIONI PRATICHE
Le giornate di ferie non richieste dal personale devono essere concordate e non possono essere imposte.
In caso sopraggiunga malattia o una diversa assenza le ferie vengono interrotte.
L'inserimento della mezza giornata di turno deve essere accettata dal lavoratore e non può essere imposta dal capo deposito, inoltre deve essere usata solo per garantire la ripresa del turno.
I servizi a cavallo di 2 giornate solari, compresi i RFR, in precedenza del riposo settimanale sono copribili con un solo giorno di ferie e si ha diritto alla ripresa del turno.
PERMESSI PER VOLONTARIATO Sono riconosciuti ai volontari iscritti nell'elenco dell'Agenzia della Protezione Civile:
90 giorni all'anno per calamità naturale, di cui massimo 30 continuativi.
180 giorni all'anno se è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui massimo 60 continuativi.
30 giorni per formazione, di cui massimo 10 continuativi.
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI
Possono essere riconosciuti a discrezione del datore di lavoro.
1 giorno per la tesi, l'esame e le prove di esame.
Fino a 2 giorni lavorativi precedenti le prove sopra descritte.
Fino a 120 ore di permesso non retribuito per lavoratori con meno di 5 anni di anzianità.
CONGEDO PER FORMAZIONE I dipendenti con almeno 5 anni di anzianità possono chiedere congedo per formazione, continuativo o frazionato (comunque minimo 1 mese), per massimo 11 mesi per l'intera vita lavorativa. N.B. Questo congedo non viene conteggiato come anzianità di servizio e richiede un preavviso di almeno 60 giorni.
TUTELA MATERNITA' E PATERNITA' Maternità
Il "congedo di maternità obbligatorio" consiste in 5 mesi, retribuiti al 80% della retribuzione, da fruire:
-2 mesi prima della data del presunto parto. -Il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il giorno del parto stesso. -3 mesi dopo la data del parto. N.B. Il congedo di maternità obbligatorio può alternativamente essere fruito nella misura di 1 mese in precedenza della data del presunto parto e 4 mesi successivi al parto, o anche in misura di 5 mesi successivi al parto, purchè un medico specialista del SSN attesti che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ulteriori permessi per gli esami prenatali.
Paternità
Il "congedo di paternità obbligatorio" consiste in 10 giorni lavorativi da fruire tra i 2 mesi prima del parto e i 5 successivi, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
1 giornata di congedo facoltativo, in tal caso in sostituzione di 1 giornata di congedo di maternità della madre.
Nelle ipotesi di parto plurimo la duranta si estende a 20 giorni lavorativi.
Spetta in aggiunta al congedo di paternità "alternativo" (previsto soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre).
Spetta anche al padre adottivo o affidatario.
Viene riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
Adozione Il genitore che adotta un minore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia. CONGEDI PARENTALI
Spettano per ogni bambino fino al compimento dei 12 anni di età.
Massimo 10 mesi complessivi da dividere tra madre e padre, estendibili a 11 mesi se il padre utilizza più di tre mesi. Di cui:
-Massimo 6 per la madre. -Massimo 6 per il padre, estendibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi uniti o frazionati.
Nel caso in cui possa beneficiare un solo genitore questi usufruirà di un periodo di congedo parentale non superiore a 10 mesi.
Genitore solo La legge, nei casi in cui il figlio viene affidato ad un solo genitore, riconosce 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili. Retribuzione congedi parentali
Massimo 9 mesi complessivi indennizzabili, di cui il primo al'80% (da fruire in alternativa tra i genitori ed entro i primi 6 anni del bambino) ed i restanti al 30%. Divisi:
-3 mesi non trasferibili per la madre. -3 mesi non trasferibili per il padre. -Ulteriori 3 mesi da fruire in alternativa tra i genitori. MALATTIA DEL BAMBINO
Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi, alternativamente tra loro, dal lavoro per:
-La durata della malattia del bambino fino al terzo anno di età ed il giorno del compleanno. -5 giorni dal terzo anno di età e fino all'ottavo per malattia e/o il compleanno. ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino la madre (o il padre qualora i figli siano affidati a lui o la madre non se ne avvalga) ha diritto a 2 ore al giorno di riposo se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore, mezz'ora se inferiore a 6 ore.
I riposi raddoppiano in caso di parto plurimo, di adozione plurima o di affidamento plurimo.
I riposi vengono dimezzati nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nelle immediate vicinanze della sede di lavoro.
Viene riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
Può essere richiesta l'astensione dal lavoro notturno (22-06).
Dipendenti FS Il Gruppo prevede condizioni economiche di maggior favore: -Integra l'indennità INPS al 100% dello stipendio per l'astensione per maternità. -Integra l'indennità INPS al 100% dello stipendio per il primo mese ed al 80% per il secondo per i congedi parentali. -Retribuisce 30 giorni di "malattia bambino" al 100% dello stipendio (fino al compimento del terzo anno di età).
CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (legge 53/2000 e dpcm 278/2000)
Il lavoratore che ne faccia richiesta ha diritto a congedo non supeiore a 2 anni (intero o frazionato) per gravi motivi familiari.
3 giorni all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge e/o ogni parente entro il secondo grado, anche se non convivente.
PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO
1 giorno retribuito coincidente con il giorno della donazione (preavviso di 48 ore all'azienda).
I giorni per determinare l'idoneità e seguente degenza e convalescenza.
CONGEDO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE Alle donne inserite nei percorsi di recupero in forza alla legge 80/2015 art 81, spettano fino a 3 mesi in 3 anni per i percorsi di protezione (il congedo e` retribuito dall'INPS).
PERMESSI PARTICOLARI
15 giorni consecutivi per matrimonio.
Altri permessi previsti per legge (ES: congedi parentali, legge 104,...).
PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE Il personale ha la facoltà, entro il 15° giorno del mese precedente a quello di attivazione del nuovo turno, di inoltrare il proprio piano ferie per i giorni che verranno programmati del nuovo turno.