FERIE
  • 20 giorni fino a 8 anni di anzianità.
  • 25 giorni oltre gli 8 anni di anzianità.
  • GIORNI FESTIVI
  • 1 gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.
  • Pasqua: ai lavoratori in servizio spetta un'indennità pari a 65 euro, riducibile del 50% se la prestazione è inferiore alle 2 ore.
  • Domenica: ai lavoratori in servizio spetta un'indennità pari a 20 euro, riducibile del 50% se la prestazione è inferiore alle 2 ore.
  • PERMESSI
  • Vanno necessariamente fruiti nell'anno in cui sono maturati.
  • 4 giorni in sostituzione delle festività soppresse.
  • Un ulteriore giorno dall'8° anno di anziantà.
  • Un ulteriore giorno dal 10° anno di anzianità.
  • Un ulteriore giorno dal 12° anno di anzianità.
  • CONTEGGIO DELLE FERIE
  • Il conteggio parte dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale.
  • Ogni giornata di ferie, o di permesso, equivale ad un periodo di 24 ore libere dal lavoro.
  • Ogni riposo settimanale che ricade all'interno del periodo di ferie viene conteggiato come un periodo di 48 ore.
    N.B. Se la prenotazione del periodo di ferie avviene quando si è già a conoscenza della tipologia dei riposi, allora i riposi previsti a minimo 60 ore verranno conteggiati come periodi da 60 ore.
  • APPLICAZIONI PRATICHE
  • Le giornate di ferie non richieste dal personale devono essere concordate e non possono essere imposte.
  • In caso sopraggiunga malattia o una diversa assenza le ferie vengono interrotte.
  • L'inserimento della mezza giornata di turno deve essere accettata dal lavoratore e non può essere imposta dal capo deposito, inoltre deve essere usata solo per garantire la ripresa del turno.
  • I servizi a cavallo di 2 giornate solari, compresi i RFR, in precedenza del riposo settimanale sono copribili con un solo giorno di ferie e si ha diritto alla ripresa del turno.
  • PERMESSI PER VOLONTARIATO
    Sono riconosciuti ai volontari iscritti nell'elenco dell'Agenzia della Protezione Civile:
  • 90 giorni all'anno per calamità naturale, di cui massimo 30 continuativi.
  • 180 giorni all'anno se è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui massimo 60 continuativi.
  • 30 giorni per formazione, di cui massimo 10 continuativi.
  • PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI
  • Possono essere riconosciuti a discrezione del datore di lavoro.
  • 1 giorno per la tesi, l'esame e le prove di esame.
  • Fino a 2 giorni lavorativi precedenti le prove sopra descritte.
  • Fino a 120 ore di permesso non retribuito per lavoratori con meno di 5 anni di anzianità.
  • CONGEDO PER FORMAZIONE
    I dipendenti con almeno 5 anni di anzianità possono chiedere congedo per formazione, continuativo o frazionato (comunque minimo 1 mese), per massimo 11 mesi per l'intera vita lavorativa.
    N.B. Questo congedo non viene conteggiato come anzianità di servizio e richiede un preavviso di almeno 60 giorni.
    TUTELA MATERNITA' E PATERNITA'
    Maternità
  • Il "congedo di maternità obbligatorio" consiste in 5 mesi, retribuiti al 80% della retribuzione, da fruire:
  • -2 mesi prima della data del presunto parto.
    -Il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il giorno del parto stesso.
    -3 mesi dopo la data del parto.
    N.B. Il congedo di maternità obbligatorio può alternativamente essere fruito nella misura di 1 mese in precedenza della data del presunto parto e 4 mesi successivi al parto, o anche in misura di 5 mesi successivi al parto, purchè un medico specialista del SSN attesti che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
  • Ulteriori permessi per gli esami prenatali.
  • Paternità
  • Il "congedo di paternità obbligatorio" consiste in 10 giorni lavorativi da fruire tra i 2 mesi prima del parto e i 5 successivi, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
  • 1 giornata di congedo facoltativo, in tal caso in sostituzione di 1 giornata di congedo di maternità della madre.
  • Nelle ipotesi di parto plurimo la duranta si estende a 20 giorni lavorativi.
  • Spetta in aggiunta al congedo di paternità "alternativo" (previsto soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre).
  • Spetta anche al padre adottivo o affidatario.
  • Viene riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
  • Adozione
    Il genitore che adotta un minore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia.
    CONGEDI PARENTALI
  • Spettano per ogni bambino fino al compimento dei 12 anni di età.
  • Massimo 10 mesi complessivi da dividere tra madre e padre, estendibili a 11 mesi se il padre utilizza più di tre mesi. Di cui:
  • -Massimo 6 per la madre.
    -Massimo 6 per il padre, estendibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi uniti o frazionati.
  • Nel caso in cui possa beneficiare un solo genitore questi usufruirà di un periodo di congedo parentale non superiore a 10 mesi.
  • Genitore solo
    La legge, nei casi in cui il figlio viene affidato ad un solo genitore, riconosce 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili.
    Retribuzione congedi parentali
  • Massimo 9 mesi complessivi indennizzabili, di cui il primo al'80% (da fruire in alternativa tra i genitori ed entro i primi 6 anni del bambino) ed i restanti al 30%. Divisi:
  • -3 mesi non trasferibili per la madre.
    -3 mesi non trasferibili per il padre.
    -Ulteriori 3 mesi da fruire in alternativa tra i genitori.
    MALATTIA DEL BAMBINO
  • Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi, alternativamente tra loro, dal lavoro per:
  • -La durata della malattia del bambino fino al terzo anno di età ed il giorno del compleanno.
    -5 giorni dal terzo anno di età e fino all'ottavo per malattia e/o il compleanno.
    ALLATTAMENTO
  • Durante il primo anno di vita del bambino la madre (o il padre qualora i figli siano affidati a lui o la madre non se ne avvalga) ha diritto a 2 ore al giorno di riposo se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore, mezz'ora se inferiore a 6 ore.
  • I riposi raddoppiano in caso di parto plurimo, di adozione plurima o di affidamento plurimo.
  • I riposi vengono dimezzati nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nelle immediate vicinanze della sede di lavoro.
  • Viene riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
  • Può essere richiesta l'astensione dal lavoro notturno (22-06).
  • Dipendenti FS
    Il Gruppo prevede condizioni economiche di maggior favore:
    -Integra l'indennità INPS al 100% dello stipendio per l'astensione per maternità.
    -Integra l'indennità INPS al 100% dello stipendio per il primo mese ed al 80% per il secondo per i congedi parentali.
    -Retribuisce 30 giorni di "malattia bambino" al 100% dello stipendio (fino al compimento del terzo anno di età).
    CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (legge 53/2000 e dpcm 278/2000)
  • Il lavoratore che ne faccia richiesta ha diritto a congedo non supeiore a 2 anni (intero o frazionato) per gravi motivi familiari.
  • 3 giorni all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge e/o ogni parente entro il secondo grado, anche se non convivente.
  • PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO
  • 1 giorno retribuito coincidente con il giorno della donazione (preavviso di 48 ore all'azienda).
  • I giorni per determinare l'idoneità e seguente degenza e convalescenza.
  • CONGEDO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE
    Alle donne inserite nei percorsi di recupero in forza alla legge 80/2015 art 81, spettano fino a 3 mesi in 3 anni per i percorsi di protezione (il congedo e` retribuito dall'INPS).
    PERMESSI PARTICOLARI
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio.
  • Altri permessi previsti per legge (ES: congedi parentali, legge 104,...).
  • PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE
    Il personale ha la facoltà, entro il 15° giorno del mese precedente a quello di attivazione del nuovo turno, di inoltrare il proprio piano ferie per i giorni che verranno programmati del nuovo turno.